IC CRUCOLI

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

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Riferimenti Normativi


Dlgs 33/2013 – Articolo 37, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Adempimenti relativi all’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012

Riferimento normativo: Legge 190/2012, art. 1, c. 32.

La pagina propone la pubblicazione delle informazioni relative alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012, che prevede che tali informazioni siano pubblicate dalle PA in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto, tale da consentire l’analisi e la rielaborazione dei relativi dati, anche a fini statistici. In particolare, le stazioni appaltanti, sono tenute a pubblicare: la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, l’importo delle somme liquidate.

La pubblicazione deve essere effettuata in conformità alle disposizioni della deliberazione 26 del 22 maggio 2013 e alle ”Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012”. Lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione, individuato dall’Autorità, è il formato XML.

La pubblicazione delle informazioni relative all’anno precedente, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Adempimento AVCP (Legge 190/2012, Art. 1, Comma 32) – Pubblicazioni XML